ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONECON CUI L’INTERMEDIARIO HA
O POTREBBE AVERE RAPPORTI D’AFFARI
(art. 56, comma 2, lett. a, Reg.IVASS 40/2018)

In adempimento all’obbligo previsto dalla normativa sopraindicata, si segnala alla clientela che l’intermediario ha o potrebbe avere affari con le seguenti imprese di assicurazione:
GENERALI, DAS, EUROPE ASSISTANCE, UCA.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

ALLEGATO 4-TER, REG.IVASS 40/2018

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

BUDRONI MARIA ANGELA

NUMERO ISCRIZIONE RUI A000143647

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

  1. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
    b.      obbligo di consegna dell’allegato 4al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
    c.       obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
    d.      obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
    e.      se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
    f.       obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-deciescomma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
    g.      obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

  1. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
    b.      obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
    c.       in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
    d.      in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
    e.      in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
    f.       obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2,del Codice.

Sezione III – INFORMATIVA SUI LIVELLI PROVVIGIONALI (art. 9, Reg. ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)

In attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 “Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private” che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i contratti RCA, il sottoscritto intermediario assicurativo informa che i livelli provvigionali (suddivisi per le diverse categorie di veicoli e natanti e/o per tipologia contrattuale) percepiti per ogni contratto concluso sono quelli indicati di seguito:

  1. Impresa di Assicurazione: Generali Italia S.p.A.
    Categoria di veicolo / Tipologia contrattuale: RISCHI PREVISTI NELLA TARIFFA GENERALE VEICOLI A MOTORE E NATANTI ANCHE COPERTI CON POLIZZE PLURIME
    Livello Provvigionale: 11.00
  2. Impresa di Assicurazione: Generali Italia S.p.A.
    Categoria di veicolo / Tipologia contrattuale: Settore tariffario III e IV (AUTOCARRI) E POLIZZE A LIBRO MATRICOLA
    Livello Provvigionale: 10.50

Nell’ipotesi di attività di distribuzione svolta nell’ambito di rapporto di collaborazione, il livello provvigionale sopra indicato è riferito all’intermediario avente rapporto diretto con l’impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 9, comma 3, Reg. ISVAP 23/2008.

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