Emilia Romagna e l’alluvione: facciamo chiarezza

“Le case che avevano un’assicurazione non riceveranno nessun indennizzo. Oltre al danno anche la beffa!” Ma è davvero così?

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare sul fatto che il disastro che purtroppo ha recentemente colpito l’Emilia Romagna abbia causato miliardi di danni. Un argomento che ha colpito l’attenzione di molti e non ha mancato di muovere una facile indignazione è quello per cui le case che erano assicurate contro gli eventi naturali in realtà non riceveranno nessun indennizzo.

Come immediata conseguenza i titoloni sui giornali hanno tuonato “Oltre al danno anche la beffa!
Assicurazioni disoneste!”. Ma è davvero così? È davvero possibile che una compagnia di assicurazioni,
dopo aver stipulato un contratto e incassato un premio, possa tirarsi indietro al momento di pagare? La
legge permette una cosa simile?

Cosa dice la legge?

Ebbene, la risposta a tutte queste domande è no! Le cose, come spesso accade, non sono come sembrano.
Partiamo dal presupposto che tutte le compagnie di assicurazione sono sottoposte alla vigilanza di un ente appositamente preposto (IVASS) che non solo si preoccupa di regolamentare il settore assicurativo ma anche e soprattutto di vigilare sulla corretta applicazione delle norme del codice civile e del Codice delle Assicurazioni, il tutto con il fine ultimo di tutelare il contraente.

Detto questo, quando si sottoscrive un contratto di assicurazione, parte integrante dello stesso sono le
Condizioni di Assicurazione ovvero l’insieme delle norme che regolano il contratto che si sta stipulando. Dal momento della stipula quelle condizioni rappresentano reciproca obbligazione tra il contraente e la
compagnia e dunque al verificarsi di determinati eventi la compagnia non può esimersi dal pagare ciò che è previsto nel contratto così come Il contraente non può esimersi dal pagare il premio.ù

Ma allora qual è la verità? Queste persone che hanno subito tale catastrofe, hanno diritto ad essere risarciti oppure no?

La risposta è nelle righe precedenti, se le compagnie non indennizzano significa che l’evento non rientra
negli eventi assicurati in polizza
. Se vogliamo parlare di colpe queste non vanno ricercate nelle compagnie assicurative ma vanno attribuite a diverse circostanze spesso concomitanti.

La differenza tra Eventi Naturali e ciò che è successo in Emilia Romagna

Alluvione in Emilia Romagna

Cominciamo col dire che per chiunque si occupi di assicurazioni è cristallina la differenza tra eventi naturali ed eventi catastrofali. I primi si riferiscono principalmente a vento e grandine mentre i secondi sono specificamente alluvione, inondazione e terremoto. Essendo eventi ben distinti dal Codice delle Assicurazioni, non possono rientrare nella stessa voce di garanzia e infatti per quanto riguarda gli eventi catastrofali esiste una garanzia apposita, non sottoscrivendo quest’ultima non si è coperti dai suddetti eventi.

Per riportare un esempio di comune comprensione possiamo paragonare la questione alle garanzie di una polizza auto: se decido di sottoscrivere tutte le garanzie tranne la garanzia che mi copre contro gli atti vandalici, nel caso in cui mi ritrovassi l’auto completamente rigata non potrei pretendere alcun indennizzo. Ma in quel caso non lo definirei uno scandalo oltraggioso perché sono consapevole di non aver acquistato quella specifica garanzia.

Per gli eventi catastrofali vale la stessa logica, è una garanzia specifica che copre specifici eventi, se non viene sottoscritta, tali eventi sono esclusi e in caso si verificassero non si ha diritto ad alcun risarcimento. Questo è ciò che è accaduto agli assicurati dell’Emilia Romagna.

Il delicato compito del consulente

Proprio da questa distinzione nasce l’equivoco, va da sé che è un tecnicismo che andrebbe spiegato ad un assicurando prima della stipula di un contratto. Ma a volte il consulente, non avendo cura di far bene il proprio lavoro per accidia, per inettitudine o per scarsa etica professionale, non fa presente tale distinzione e contribuisce consapevolmente o meno a creare disinformazione nel contraente.

In altre circostanze il consulente fa bene il proprio lavoro e fa presente la differenza al cliente ma
quest’ultimo, con la volontà di risparmiare e ritenendo l’evento catastrofale un’ipotesi remota, decide di
non sottoscrivere la garanzia salvo poi dimenticarsene al momento del danno.

In altri casi ancora, e infine, le persone tendono a non fidarsi dei consulenti assicurativi e preferiscono
affidarsi al “fai da te” e dunque sottoscrivono in buona fede delle soluzioni assicurative recuperate online di cui hanno una cognizione piuttosto limitata per poi trovarsi nei guai a cose avvenute.

Conclusioni

In conclusione non esistono contratti buoni e contratti cattivi ma solo contratti spiegati bene e contratti
spiegati male
; è necessario capire che sottoscrivere determinate condizioni significa effettuare una scelta
personale dei rischi dai quali ci si vuole proteggere rispetto a quelli che invece si ritiene accettabile
assumersi.

È ovvio che tale scelta ha senso solo se viene effettuata in maniera consapevole, cioè se è chiaro il perimetro delle garanzie che si stanno scegliendo. Se invece, per tutte le ragioni che abbiamo visto, si sottoscrivono determinate garanzie convinti di averne sottoscritte altre, si andrà quasi certamente incontro agli stessi problemi e alle stesse delusioni incontrate dagli assicurati dell’Emilia Romagna, per le quali evidentemente non si può attribuire la colpa alle compagnie di assicurazione.

Alla luce di tutto ciò, risulta buona norma accertarsi di aver ben compreso le condizioni di assicurazione
prima di stipulare un qualunque contratto ed emerge chiaramente l’importanza di affidarsi sempre ad un
professionista
di fiducia che possa chiarire ogni argomento e dissipare ogni dubbio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto